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Glossario: Impiego domestico e buste paga

Da AHV a procedura semplificata — tutti i termini importanti per assumere legalmente collaboratrici domestiche in Svizzera, spiegati chiaramente.

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A

AD (Assicurazione contro la disoccupazione)

L'AD garantisce un sostegno finanziario ai lavoratori in caso di perdita del lavoro. L'aliquota è del 2,2 % del salario lordo (1,1 % datore di lavoro, 1,1 % lavoratore) sui salari fino a CHF 148 200 all'anno. Anche le collaboratrici domestiche sono soggette all'AD, salvo nella procedura semplificata.

AI (Assicurazione invalidità)

L'AI copre il fabbisogno vitale in caso di invalidità dovuta a malattia o infortunio. L'aliquota è dell'1,4 % del salario lordo (0,7 % datore di lavoro, 0,7 % lavoratore). I contributi AI vengono riscossi insieme a quelli AVS tramite la cassa di compensazione.

AMI (Assicurazione perdita di guadagno per malattia)

L'AMI è un'assicurazione facoltativa che versa un'indennità in caso di malattia della collaboratrice domestica — tipicamente l'80 % del salario per un massimo di 720 o 730 giorni. Senza AMI, il datore di lavoro deve continuare a versare il salario secondo la scala bernese, basilese o zurighese (da 3 settimane a 6 mesi secondo l'anzianità). Un'AMI costa circa l'1,5–3,5 % del salario lordo e viene spesso suddivisa a metà tra datore di lavoro e lavoratore.

Assegni familiari (per figli e di formazione)

Gli assegni familiari sono prestazioni statali per le famiglie con figli. L'importo minimo federale è di CHF 215/mese per figlio (assegno per i figli, fino ai 16 anni) e CHF 268/mese (assegno di formazione, 16–25 anni). Alcuni cantoni versano importi maggiori. Vengono erogati tramite la CAF del datore di lavoro — una collaboratrice con figli fa valere il diritto presso il datore principale.

Assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali in Svizzera comprendono AVS, AI, IPG, AD, LAINF (assicurazione contro gli infortuni), LPP (cassa pensione) e l'AMI. Per le economie domestiche private quali datori di lavoro sono obbligatorie AVS/AI/IPG, AD, LAINF e CAF. Il costo complessivo per il datore di lavoro è di circa il 12–15 % in più sul salario lordo.

AVS (Assicurazione vecchiaia e superstiti)

L'AVS è il primo pilastro della previdenza vecchiaia svizzera e un'assicurazione sociale obbligatoria. Datore di lavoro e lavoratore versano ciascuno il 5,3 % del salario lordo. Anche le collaboratrici domestiche devono essere annunciate all'AVS dal primo franco — non esiste alcuna soglia di esenzione per le economie domestiche private.

B

Busta paga

La busta paga indica il salario lordo, tutte le deduzioni (AVS, AI, IPG, AD, LAINF, eventualmente imposta alla fonte) e il salario netto risultante. Il datore di lavoro è obbligato per legge a rilasciare una busta paga ogni mese. Clino la genera automaticamente in PDF.

C

CAF (Cassa per gli assegni familiari)

La CAF finanzia gli assegni familiari (assegni per i figli e di formazione). Il contributo varia secondo il cantone tra l'1,0 % e il 3,0 % del salario lordo ed è interamente a carico del datore di lavoro. Anche i datori di lavoro di collaboratrici domestiche sono tenuti a versare i contributi CAF.

Cassa di compensazione

La cassa di compensazione è l'autorità cantonale che riscuote e amministra i contributi AVS, AI, IPG e AD. Come datore di lavoro di una collaboratrice domestica vi iscrivete alla vostra cassa cantonale e vi dichiarate i contributi — oppure potete utilizzare la procedura semplificata.

Certificato di lavoro

Le collaboratrici domestiche hanno diritto a un certificato di lavoro (art. 330a CO). Si distingue tra il certificato completo (con valutazione delle prestazioni e del comportamento) e l'attestato di lavoro (solo durata e funzione). Il certificato deve essere veritiero, completo e benevolo. Durante il rapporto di lavoro è possibile richiedere in qualsiasi momento un certificato intermedio.

Certificato di salario

Il certificato di salario è l'attestazione annuale del salario versato, utilizzata per la dichiarazione fiscale della collaboratrice. Il datore di lavoro deve consegnare, entro fine febbraio, un certificato di salario (modulo 11) alla collaboratrice e all'autorità fiscale. Nella procedura semplificata, al posto del certificato viene rilasciata un'attestazione della cassa di compensazione — l'imposta alla fonte è così liquidata in modo forfettario.

Certificato intermedio

Un certificato intermedio è un certificato di lavoro emesso durante il rapporto di lavoro in corso, che la collaboratrice può richiedere in qualsiasi momento (ad esempio in caso di cambio di superiore o prima di una candidatura). Ha lo stesso contenuto del certificato finale ma è redatto al presente. Il datore di lavoro è obbligato per legge a rilasciarlo.

Collaboratrice domestica

Collaboratrice domestica è il termine giuridico per la persona che svolge in un'economia domestica privata lavori di pulizia, cura o assistenza. Comprende addette alle pulizie, tate, baby-sitter e assistenti agli anziani. Sotto il profilo giuridico sono considerate lavoratrici dipendenti — non lavoratori indipendenti.

Congedo di paternità

Dal 2021 i padri hanno diritto a 2 settimane di congedo di paternità retribuito da fruire entro 6 mesi dalla nascita. L'indennità è erogata dall'IPG ed è pari all'80 % del salario (max. CHF 220/giorno). Anche le collaboratrici domestiche di sesso maschile regolarmente assunte ne hanno diritto — sono richiesti 9 mesi di affiliazione all'AVS prima della nascita e 5 mesi di attività lucrativa.

Continuazione del salario in caso di malattia

Se una collaboratrice domestica si ammala, ha diritto alla continuazione del salario — a condizione che il rapporto di lavoro duri più di 3 mesi o sia stato concluso per più di 3 mesi (art. 324a CO). La durata dipende dalla scala bernese, basilese o zurighese (secondo il tribunale cantonale): da 3 settimane nel 1° anno fino a 6 mesi dal 30° anno di servizio. Un'AMI può prolungare la continuazione del salario fino a 720 giorni.

Contratto di lavoro

Il contratto di lavoro stabilisce per iscritto le condizioni di assunzione: salario, orario di lavoro, ferie, termine di disdetta, periodo di prova e mansioni. Anche se il diritto svizzero riconosce i contratti orali, la forma scritta è caldamente raccomandata per le collaboratrici domestiche — evita controversie e tutela entrambe le parti. Clino redige automaticamente contratti conformi in più lingue.

D

Dichiarazione annuale dei salari

La dichiarazione annuale dei salari è quella che il datore di lavoro presenta ogni anno alla cassa di compensazione. Deve essere trasmessa entro fine gennaio per i salari versati nell'anno precedente, affinché possano essere calcolati i contributi sociali definitivi. Clino la prepara automaticamente sulla base delle vostre buste paga.

F

Falsa indipendenza

Una collaboratrice che lavora solo per uno o pochi nuclei privati, è soggetta a istruzioni e non porta strumenti o assicurazioni propri non è giuridicamente indipendente — anche se emette una fattura. La cassa di compensazione qualifica tali rapporti come attività dipendente, con conseguenti pagamenti retroattivi a carico della famiglia. Una ricevuta o una fattura non protegge dall'obbligo di iscrizione.

Frontalieri

I frontalieri sono lavoratori che risiedono in un paese vicino e lavorano in Svizzera — rientrando al proprio domicilio estero almeno una volta alla settimana. Hanno bisogno di un permesso G e sono soggetti a regole particolari in materia di assicurazioni sociali e imposta alla fonte. Molto diffusi in Ticino, Ginevra, Basilea e Sciaffusa.

G

Giorni festivi

In Svizzera esiste un solo giorno festivo federale (1° agosto). Gli altri sono stabiliti dai cantoni — di norma da 8 a 10 all'anno. Nel salario orario l'indennità per i giorni festivi non è inclusa automaticamente e deve essere indicata separatamente come supplemento (tipicamente 3 %). Nel salario mensile i giorni festivi sono già inclusi.

Gratifica

Una gratifica è un versamento speciale volontario del datore di lavoro (CO art. 322d), tipicamente come bonus di Natale o di fine anno. Il datore di lavoro decide in linea di principio se versare e quanto — a differenza della tredicesima, che è fermamente dovuta una volta concordata. Tuttavia, se la gratifica viene versata tre anni di seguito senza riserva di gratuità, nasce un diritto per il futuro. Versata in denaro, fa parte del salario determinante ed è quindi soggetta all'AVS — figura sulla busta paga.

I

Imposta alla fonte

L'imposta alla fonte viene trattenuta direttamente dal salario. Riguarda i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio C. L'aliquota varia secondo il cantone, lo stato civile e il reddito. Come datore di lavoro, siete tenuti a trattenere l'imposta alla fonte e a versarla all'autorità fiscale cantonale.

Indennità di maternità

Le neomamme hanno diritto a 14 settimane di congedo di maternità con l'80 % del salario (max. CHF 220/giorno). L'indennità viene erogata tramite l'IPG. Requisiti: essere affiliate all'AVS nei 9 mesi precedenti il parto e aver svolto un'attività lucrativa per almeno 5 mesi. Anche le collaboratrici domestiche regolarmente assunte ne hanno diritto — in caso di lavoro nero la protezione viene meno completamente.

Infortunio professionale (IP) & non professionale (INP)

Nella LAINF si distingue tra infortunio professionale (durante il lavoro, tragitto incluso) e non professionale (tempo libero). L'IP è sempre obbligatorio ed è a carico del datore di lavoro. L'INP è obbligatorio solo a partire da 8 ore settimanali ed è a carico del lavoratore. Sotto le 8 ore alla settimana, la collaboratrice è coperta solo sul luogo di lavoro — gli infortuni privati non sono coperti.

IPG (Indennità di perdita di guadagno)

L'IPG indennizza i lavoratori per le perdite di guadagno dovute al servizio militare, al servizio civile e alla maternità (nonché alla paternità dal 2021). L'aliquota è dello 0,5 % (0,25 % datore di lavoro e 0,25 % lavoratore). L'IPG viene riscossa insieme ai contributi AVS/AI tramite la cassa di compensazione.

L

LAINF (Assicurazione contro gli infortuni)

L'assicurazione LAINF (assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF) è obbligatoria per tutti i lavoratori. Per le collaboratrici con meno di 8 ore settimanali la LAINF copre solo gli infortuni professionali. Dalle 8 ore settimanali sono assicurati anche gli infortuni non professionali. Il premio IP è a carico del datore di lavoro, l'INP a carico del lavoratore. Aliquote tipiche: IP circa 0,5–1,5 %, INP circa 1,0–2,0 % del salario lordo.

Lavoro nero

Il lavoro nero significa esercitare un'attività lucrativa senza versare i contributi sociali e le imposte previsti dalla legge. In Svizzera si stima che lavorino in nero circa 100 000 collaboratrici domestiche. I rischi sono notevoli: multe fino a CHF 10 000, rimborso retroattivo di tutti i contributi sociali con interessi di mora e nessuna copertura in caso d'infortunio.

LPP (Previdenza professionale / 2° pilastro)

La LPP è la previdenza professionale (cassa pensione) e costituisce il 2° pilastro. L'obbligo LPP scatta a partire da un salario annuo di CHF 22 680 (soglia d'entrata 2025). Per la maggior parte delle collaboratrici domestiche con salario orario la soglia non viene raggiunta — verificate attentamente il salario annuale.

N

Numero AVS (numero di assicurazione sociale)

Il numero AVS (a 13 cifre dal 2008, che inizia con 756) è l'identificativo personale per tutte le assicurazioni sociali. Si trova sul certificato di assicurazione ed è richiesto ad ogni annuncio di una collaboratrice domestica. Senza numero AVS non è possibile alcuna iscrizione alla cassa di compensazione — chi non ne ha uno lo riceve al primo annuncio.

O

Obbligo di fedeltà e di diligenza

La collaboratrice domestica è tenuta a un obbligo di fedeltà e di diligenza verso il datore di lavoro (art. 321a CO). Comprende la riservatezza sulla vita personale e familiare, la cura del patrimonio, il divieto di accettare regali da terzi e il divieto di attività concorrenziale dannosa per il datore di lavoro. Le violazioni possono portare a trattenute sul salario o al licenziamento.

P

Periodo di prova

Il periodo di prova è di norma di 1 mese (secondo il CO), ma può essere prolungato fino a 3 mesi oppure soppresso. Durante il periodo di prova si applica un termine di disdetta abbreviato di 7 giorni. Importante: il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto — altrimenti si applica automaticamente il primo mese come periodo di prova legale.

Permesso di lavoro (B, C, G, L)

A seconda dell'origine e dello status, le collaboratrici domestiche straniere necessitano di un determinato permesso. Permesso B: dimora con attività lucrativa (5 anni, UE/AELS). Permesso C: domicilio (a tempo indeterminato, di norma dopo 5–10 anni di B). Permesso G: frontaliere. Permesso L: dimora di breve durata fino a 12 mesi. I cittadini UE/AELS beneficiano della libera circolazione; i cittadini di Stati terzi sono soggetti a contingenti.

Procedura semplificata (conteggio semplificato)

La procedura semplificata permette alle economie domestiche di conteggiare in modo forfettario salari fino a CHF 22 680 all'anno per lavoratore. Invece di annunci separati, versate un contributo forfettario di circa il 12,5 % (AVS/AI/IPG/AD + imposta alla fonte forfettaria 5 %). Vantaggio: poca burocrazia. Svantaggio: la collaboratrice è tassata solo in modo forfettario alla fonte e non è coperta dalla LPP.

R

Responsabilità & responsabilità civile

Se una collaboratrice domestica provoca un danno (un vaso rotto, un mobile danneggiato, ecc.), risponde solo in caso di dolo o grave negligenza. In caso di negligenza lieve, di regola, il danno è coperto dalla responsabilità civile privata del datore di lavoro. Una responsabilità civile professionale per le collaboratrici è possibile, ma non obbligatoria.

S

Salario forfettario (mensile)

Anziché con un salario orario, una collaboratrice può essere assunta con un salario mensile (forfettario) — riceve così ogni mese lo stesso importo, indipendentemente dal fatto che il mese abbia 4 o 5 settimane. Vantaggi: costi prevedibili, tredicesima possibile in modo automatico. Nel salario mensile l'indennità ferie è già inclusa e non viene esposta separatamente — le ferie si fruiscono in natura.

Salario minimo

Il CNL economia domestica fissa salari minimi per le collaboratrici domestiche in tutta la Svizzera. Nel 2025 le tariffe per le non qualificate sono di circa CHF 19.85–20.35/h e per quelle qualificate (con certificato di settore o apprendistato) di CHF 22.10–24.20/h. Diversi cantoni (Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Giura, Basilea Città) prevedono inoltre un salario minimo cantonale — Ginevra è il più alto, circa CHF 24.48/h. I salari minimi vengono adeguati ogni anno al rincaro.

Salario netto / lordo

Il salario lordo è il salario pattuito prima delle deduzioni. Il salario netto è l'importo che la collaboratrice domestica riceve effettivamente — cioè salario lordo meno la parte a carico del lavoratore di AVS, AI, IPG, AD, INP ed eventualmente imposta alla fonte. Errore frequente: molte famiglie pattuiscono un salario netto ma dimenticano i contributi del datore di lavoro — i costi effettivi sono circa il 15–18 % sopra il netto.

Salario orario

Con il salario orario si retribuisce ogni ora di lavoro effettivamente svolta. Vantaggio: flessibilità per impieghi irregolari. Svantaggio: il diritto a ferie, giorni festivi e tredicesima non è compreso nel salario di base e va aggiunto come supplemento percentuale — tipicamente 8,33 % ferie (con 4 settimane), 3 % festivi, 8,33 % tredicesima. Tali supplementi devono apparire separatamente sulla busta paga.

Spese professionali

Le spese professionali sono uscite sostenute dalla collaboratrice per conto del datore di lavoro — ad esempio spesa, costi di trasferta tra più sedi di lavoro o acquisto di materiale. Le spese effettive non sono salario e non soggiacciono ai contributi sociali. Devono però essere documentate e indicate separatamente in busta paga, altrimenti vengono considerate fiscalmente come parte del salario.

Supplemento ferie

Il supplemento ferie è un'aggiunta percentuale al salario orario che compensa il diritto alle ferie. Con 4 settimane di ferie ammonta all'8,33 %, con 5 settimane al 10,64 %. Il CNL economia domestica prevede almeno 4 settimane di ferie (5 per i lavoratori di meno di 20 o oltre 50 anni).

Suva (INSAI)

La Suva (INSAI — Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) è la maggiore assicurazione contro gli infortuni obbligatoria in Svizzera. Copre i lavoratori di determinati settori (edilizia, industria, ecc.) — ma le economie domestiche private e le loro collaboratrici non sono soggette alla Suva. Per le collaboratrici, l'economia domestica privata stipula l'assicurazione LAINF presso un assicuratore privato (ad es. AXA, Zurich, Baloise, Helvetia).

T

Tempo di lavoro & ore straordinarie

Secondo il CNL economia domestica, l'orario settimanale massimo per le collaboratrici domestiche è di 45–50 ore, a seconda del cantone. Le ore straordinarie devono essere indennizzate al salario normale o compensate con tempo libero. Oltre le 60 ore di lavoro supplementare all'anno è dovuto un supplemento del 25 %, salvo accordo scritto diverso. Sono inoltre disciplinati pause, periodi di riposo e giorno di riposo settimanale.

Termine di disdetta

Il termine di disdetta dipende dall'anzianità di servizio e dal tipo di contratto. Standard CO: 7 giorni durante il periodo di prova, 1 mese nel 1° anno, 2 mesi dal 2° al 9° anno, 3 mesi dal 10° in poi. Il CNL economia domestica può prevedere termini più brevi — per il salario orario spesso 2 settimane. La disdetta deve essere scritta e darsi per la fine del mese, salvo accordo per termini più brevi.

Tredicesima mensilità

La tredicesima è un salario supplementare versato a fine anno. Per le collaboratrici domestiche nelle economie domestiche private non è obbligatoria per legge — se concordata, deve essere indicata per iscritto nel contratto. Nel salario orario viene aggiunta come supplemento dell'8,33 % sul salario lordo; nel salario mensile come 13° versamento a dicembre.

V

VAVplus (procedura semplificata plus)

VAVplus è un'offerta cantonale che completa la procedura semplificata federale integrando anche l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Non tutti i cantoni offrono VAVplus, e anche dove è offerto serve un'iscrizione esplicita — non si applica mai automaticamente. Dove è disponibile, semplifica notevolmente l'amministrazione: AVS, AD, LAINF e imposta alla fonte vengono regolati con un'unica dichiarazione.

Contributi sociali in sintesi

Principali aliquote contributive per le economie domestiche private come datori di lavoro (2026).

AssicurazioneDatore di lavoroDipendenteTotal
AHV / IV / EO5,3 %5,3 %10,6 %
ALV1,1 %1,1 %2,2 %
UVG Berufsunfall (BU)ca. 0,5–1,5 %ca. 0,5–1,5 %
UVG Nichtberufsunfall (NBU)ca. 1,0–2,0 %ca. 1,0–2,0 %
FAK (kantonal)1,0–3,0 %1,0–3,0 %
BVG (ab CHF 22 680/Jahr)50 %50 %per fascia d’età

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Avvertenza: Le informazioni di questa pagina sono a solo scopo orientativo e non sostituiscono una consulenza legale o fiscale professionale. Le aliquote e le soglie possono cambiare annualmente. Le pubblicazioni aggiornate dell’ufficio AHV e delle casse di compensazione cantonali sono sempre vincolanti.

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